DONAZIONI

IN BENI E SERVIZI

Possono costituire oggetto di liberalità anche le donazioni in natura (cessioni di beni e prestazioni di servizi gratuite).

VANTAGGI FISCALI PER CHI DONA

La legge di stabilità 2015 ha previsto l’incremento della percentuale di detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore di ONLUS. L’art. 15 del disegno di legge prevede, infatti, una modifica all’art. 15 TUIR, innalzando a 30.000 euro all’anno (rispetto all’ammontare precedente di 2.065 euro) l’importo massimo detraibile, nel limite del 26%, per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche a favore delle ONLUS e dei soggetti a queste assimilati (iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all’OCSE.

Resta fermo il limite di effettuare la donazione con sistemi di pagamento tracciabili, per consentire la detrazione.

La modifica avrà effetto per le donazioni effettuate a partire dal 2015.

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